Entro il prossimo 30 novembre, i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono provvedere al versamento della seconda rata dell’acconto Ires.
Ricordiamo che per quanto riguarda i termini di versamento degli acconti per le società/enti di cui all’articolo 73 del Tuir, in base all’articolo 17 del D.P.R. 435/2001, è necessario considerare due parametri “alternativi”:
Pertanto:
Vi sono in linea generale due modalità con le quali è possibile determinare l’acconto Ires, che poi valgono anche per le altre imposte da liquidare in dichiarazione:
Con il primo metodo, la misura dell’acconto è parametrata sulla base dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente.
I soggetti Ires che nel periodo di imposta 2015 risultano a debito per un importo superiore a 20,66 euro – ossia il cui rigo RN17 del modello Unico SC 2016 o rigo RN28 del modello Unico ENC 2016 presenta un importo superiore a 20 euro – determinano l’acconto con il metodo storico nella misura del 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (rigo RN17).
L’acconto così determinato va versato:
Le istruzioni del modello Unico SC precisano che ai fini della determinazione dell’acconto Ires il contribuente non può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute su interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’articolo 1, D.Lgs. 239/1996, scomputate per il periodo d’imposta precedente (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 239/1996).
Inoltre nella determinazione degli acconti 2016:
L’alternativa al metodo storico di determinazione dell’acconto è l’applicazione del metodo previsionale: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l’acconto sulla base dell’imposta che presume di dover versare per l’anno successivo.
Qualora cioè il contribuente ritenga, di realizzare un minor reddito nel 2016 e quindi di dover versare una minore imposta, può rideterminare l’acconto utilizzando l’aliquota in vigore per l’anno in corso.
Se a posteriori l’acconto totale versato dovesse risultare inferiore al 100% dell’importo indicato al rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN del modello Unico SC 2017, il contribuente verrà sanzionato per insufficiente versamento, con conseguente applicazione di una sanzione pari al 30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
Per quanto riguarda le modalità di versamento della seconda rata di acconto Ires, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il codice tributo 2002 – IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
Nel caso di società di comodo che ha applicato per il 2015 la maggiorazione del 10,50% Ires, sarà necessario versare l’acconto 2016 anche di tale maggiorazione, sempre nella misura del 100%, applicando il metodo storico (parametrato a quanto risulta nel rigo “Imposta” della Sezione del quadro RQ del modello Unico SC dedicata alla Maggiorazione Ires, purchè superiore a 21 euro) o quello previsionale.
In tal caso il codice tributo da utilizzare è 2019 – Maggiorazione Ires – acconto seconda rata o in unica soluzione.
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