“Si deve ritenere pacifico che una startup sia anche incubatore”. Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo economico con la Nota 18 febbraio 2021, n. 45951 .
La norma, invero, dispone che per le start-up innovative e per gli incubatori certificati, le Camere di Commercio istituiscono un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (di cui all’art. 2188 del codice civile), a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina di favore prevista per tali tipologie di soggetti. In sostanza – ha affermato il Mise – non esistono due sezioni (una per le startup e una per gli incubatori), ma un’unica sezione.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
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