La contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 22 novembre 2019, n. 34724, depositata lo scorso 30 dicembre. I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato quanto segue:
In senso analogo si era espressa altresì Cass. 22 marzo 2019, n. 8184.
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