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L’Aquila, resta ferma la scadenza del 30 aprile per rottamazione-ter e saldo e stralcio

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Il prossimo 30 aprile scadrà il termine per presentare le domande di accesso alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio anche in relazione alle cartelle di pagamento sospese a seguito del terremoto che ha colpito l’Aquila nell’aprile 2009: lo ha ricordato ieri Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso un comunicato stampa apparso sul proprio sito.

Il documento precisa inoltre che:

  1. in caso di accesso a una delle due misure citate, ferma restando la riduzione del 40 per cento se spettante, saranno applicate le modalità di pagamento ordinarie;
  2. ai fini dell’attività di ripresa della riscossione delle cartelle sospese Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti interessati una comunicazione che riporterà le eventuali agevolazioni riconosciute e le modalità di pagamento dei debiti residui.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. la domanda – accompagnata da un documento di identità – può essere consegnata presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione (esclusa la regione Sicilia) oppure trasmessa alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione competente;
  2. la presentazione della dichiarazione di adesione determina:
    a. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
    b. la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
    c. l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
    d. il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
    e. la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008);
  3. entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione comunicherà – attraverso un apposito atto – ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata;
  4. sono esclusi dalla definizione agevolata in commento gli importi relativi a:
    – recuperi di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Ue 13 luglio 2015, n. 2015/1589;
    – crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
    – multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
    – sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

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