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Limiti all’accertamento di costi ammortizzabili in più anni

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In presenza di costi deducibili e ammortizzabili in più anni, la potestà accertativa dell’Agenzia delle Entrate decade al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e l’ammortamento è stato iscritto a bilancio; in caso contrario, infatti, verrebbe violato il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 luglio – 15 luglio 2005, n. 280.

È quindi a tali annualità che si ricollegano i presupposti del diritto alla deduzione, mentre il frazionamento interferisce solo sul relativo esercizio: così si è espressa la quinta sezione della Corte di Cassazione da ultimo con la sentenza 6 dicembre 2017, n. 9994 , depositata lo scorso 24 aprile. Nell’occasione, gli Ermellini hanno sottolineato che in tal senso “sembra militare anche Cass. 3304/99 (…); secondo tale decisione infatti, se è pur vero che ogni esercizio è autonomo, la rettifica della quota d’ammortamento non è più possibile qualora non dipenda da erroneità della sua determinazione (perché superiore a quanto inizialmente previsto, o malamente calcolata) e erroneamente l’Ufficio non abbia mai proceduto al disconoscimento dell’iscrizione nel bilancio del costo da ammortizzare negli anni successivi”.

Né, in senso contrario, sembrano poter assumere rilievo le pronunce della Suprema Corte n. 15178/2010 e n. 12880/2008, in quanto da esse – spiega la sentenza in commento – “appare potersi solo trarre l’assunto, non in linea con quello preteso dall’Agenzia (se non opposto ad esso), che, in presenza di posta contabile destinata a riflettersi per una pluralità di annualità successive, solo la relativa tempestiva contestazione (ancorché generica e non traducentesi per l’anno di riferimento in concreta pretesa impositiva) vale a precludere eventuali decadenze per gli anni successivi”. Si ricorda che con la richiamata sentenza n. 280/2005, la Consulta aveva:

  1. ribadito che è conforme a Costituzione, e va ricercata dall’interprete, soltanto una ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente esposto all’azione esecutiva del Fisco per termini eccessivamente dilatati;
  2. al contempo rilevato la congruità del termine di cui all’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.

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