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Liquidazione Iva di gruppo esclusa per i soggetti residenti in Paesi extraUe

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I soggetti residenti in Paesi extraUe non possono accedere alla liquidazione Iva di gruppo: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto 19 novembre 2019, n. 24 la procedura ai soggetti residenti all’interno dell’Unione Europea.

Al riguardo si ricorda che, con la Risoluzione 21 febbraio 2005, n. 22/E fu chiarito che tale istituto si applica anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 dicembre 1979 e identificati ai fini Iva in Italia (tramite una stabile organizzazione oppure con la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o mediante identificazione diretta ai sensi del successivo art. 35-ter). Tale interpretazione si era resa necessaria “al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell’Iva di gruppo con il diritto comunitario”.

Si ricorda che con la Risposta all’istanza di interpello 28 agosto 2019, n. 350, l’Agenzia delle Entrate aveva riepilogato la disciplina relativa ai criteri di calcolo dell’acconto annuale nell’ambito della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo. In particolare, posto che detto acconto dev’essere versato dalla controllante sulla base degli importi comunicati dalle singole società che partecipano alla procedura stessa, l’Agenzia ha ricordato che tali importi:

  1. possono essere calcolati alternativamente secondo il metodo “storico”, “previsionale” o “effettivo”;
  2. le società che nell’anno solare precedente hanno versato Iva per un ammontare superiore a 2 milioni di euro, devono determinare l’acconto secondo il metodo “storico speciale” (di cui all’art. 1, comma 471, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Finanziaria 2005).

A decorrere dal 1° gennaio 2005, infatti, per i contribuenti individuati con i DD.MM. 24 ottobre 2000, n. 370 e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell’anno solare precedente hanno versato Iva per un ammontare superiore a due milioni di euro, l’acconto – di cui all’art. 6, comma 2, della Legge 29 dicembre 1990, n. 405 – è pari al 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso.

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