Skip to main content

Lo scopo di lucro nello sport

|

Una recente sentenza della CTR di Roma (sez. 6 n. 4273/VI/16 del 28.06.2016) consente di tornare su uno dei punti cardine della disciplina del terzo settore in generale e, in particolare, del mondo dello sport: il concetto di assenza di scopo di lucro.

Il legislatore tributario, infatti, non lega il diritto all’ottenimento di determinate agevolazioni previste per il terzo settore alle finalità non lucrative dell’ente (obiettivo che invece si propone la nuova l. 106/2016).

Il Giudicante, nella decisione in esame, ha respinto l’appello del contribuente. Infatti, sul presupposto che “nel caso de quo l’accertamento ha riscontrato numerosi elementi che hanno portato l’Ufficio a ritenere che l’associazione verificata svolgesse attività commerciale”, così conclude: “sulla base di tali elementi, così come rilevato dai giudici di primo grado non può ritenersi che la ricorrente svolga attività senza fini di lucro”.

Ricordando, incidentalmente, che l’articolo 149 del Tuir prevede espressamente che le sportive non perdano la loro qualificazione di ente non commerciale, indipendentemente dal tipo di attività svolta, svolgere una attività commerciale non è collegabile in alcun modo alla eventuale distribuzione di utili. Pertanto lo scopo di lucro si consegue non per avere avuto ricavi imponibili, ma a seguito della distribuzione di “profitti” agli associati. Ne consegue, ad esempio, che l’esercizio di attività commerciali non pregiudica il diritto al godimento dei benefici della L. 398/1991 il cui presupposto, lo ricordiamo, è quello di essere un ente senza scopo di lucro e non necessariamente un ente non commerciale.

Ma i veri problemi iniziano quando si analizza il limite del c.d. lucro indiretto. Ipotizzando che in un sodalizio sportivo (associazione o società che esso sia) siano associati anche gli atleti, qual è il limite tra il legittimo compenso loro riconoscibile ex articolo 67, primo comma, lett. m), del Tuir e il passaggio alla distribuzione indiretta di profitti attraverso il compenso loro riconosciuto?

Sia l’articolo 10 del D.Lgs. 460/1997 sulle ONLUS, al cui comma 6 si prevedono i casi di distribuzione indiretta di utili (norma che, per prassi amministrativa, trova applicazione nei confronti di tutte le associazioni), che l’articolo 3 del D.Lgs. 155/2006, in materia di impresa sociale, che disciplina la medesima fattispecie, dopo aver ribadito il principio esprimono una casistica sui limiti dei compensi agli amministratori e/o ai dipendenti delle associazioni da non superare per evitare di cadere nella distribuzione indiretta di utili.

Nulla si dice in materia di compensi agli associati “atleti”. Pertanto gli agonisti quotisti di una SSD o associati di una ASD possono ricevere compensi illimitati senza cadere nella distribuzione indiretta di utili? Il tema offre altri due spunti di riflessione. Il comma tre dell’articolo 90 della L. 289/2002 ha esteso l’area dei compensi sportivi di cui all’articolo 67, primo comma, lett. m), Tuir alle collaborazioni coordinate e continuative non professionali di natura amministrativo – gestionale.

L’ultima nota sul tema dello scopo di lucro riguarda la possibilità di prevedere, negli statuti (in special modo quelli delle società di capitali sportive) la possibilità di prestiti “fruttiferi” da parte dei soci. Si ritiene, anche in questo caso, facendo riferimento alla disciplina del lucro indiretto sopra citata, di poter rispondere in termini positivi.

 

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close