Locazioni, va fatturata l’indennità relativa alle addizioni trattenute dal locatore
Ai sensi dell’art. 1593, comma 1, del Codice civile, il conduttore che sul bene locato ha effettuato addizioni ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse.
In tal caso quest’ultimo deve pagare al conduttore un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Al riguardo, con la sentenza 4 febbraio 2013, n. 2501, la Corte di Cassazione precisò che gli incrementi del bene locato divengono di proprietà del locatore, rimanendo tuttavia in facoltà delle parti di prevedere un’apposita clausola derogatrice volta a escludere che il bene immobilizzato nel suolo sia ritenuto dal proprietario di quest’ultimo; in presenza di tale accordo, pertanto, il contratto di locazione, per tutta la sua durata, costituisce titolo idoneo a impedire l’accessione, configurandosi il diritto del conduttore sul bene costruito come diritto non reale, che si estingue con il venir meno del contratto stesso e con il riespandersi del principio dell’accessione.
Il conduttore destinatario dell’indennità è tenuto ad emettere fattura nei confronti del locatore; l’eventuale omessa fatturazione, sanzionata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, può essere sanata mediante il ravvedimento operoso.