Il servizio di bike sharing dev’essere certificato mediante scontrino o ricevuta fiscale oppure – a partire dal 2020 – mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 8 ottobre 2019, n. 396. Per il Fisco, infatti, il servizio di bike sharing non è riconducibile tra i servizi elettronici resi a committenti privati e cioè che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione: con la Risoluzione 16 dicembre 2008, n. 478/E, fu chiarito che detto servizio è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si sommano “gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc.”, realizzando di fatto un “servizio complesso”.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.