Modalità di rimborso al contribuente delle somme iscritte a ruolo ma non dovute
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Ai fini del rimborso al contribuente delle somme iscritte a ruolo e da lui pagate, ma successivamente riconosciute indebite, si applica l’art. 26, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112: lo prevede il D. Dirett. 13 settembre 2019. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2020 si applicano le seguenti regole:
- l’ente creditore incarica dell’effettuazione del rimborso l’agente della riscossione, il quale anticipa le somme;
- l’ente creditore dispone la restituzione a favore dell’agente della riscossione delle somme dallo stesso anticipate (con regole specifiche per le somme relative ad enti creditori diversi dallo Stato);
- di conseguenza, dalla data del 1° gennaio 2020 non si applicha più l’art. 57-bis del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Ora, con il Provvedimento direttoriale 21 gennaio 2020, n. 12517, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini di trasmissione alla Struttura di gestione dei dati relativi ai rimborsi effettuati dagli agenti della riscossione ai sensi del richiamato D. Dirett. 13 settembre 2019. In particolare:
- gli agenti della riscossione trasmettono alla Struttura di gestione i dati dei rimborsi eseguiti, al fine di ottenere la restituzione delle somme anticipate;
- la Struttura di gestione comunica agli agenti della riscossione gli estremi identificativi dei mandati di accreditamento disposti a favore degli agenti medesimi.
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