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Modello Redditi. Le novità per il prospetto dei familiari a carico

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Nel nuovo modello Redditi 2024, periodo d’imposta 2023, cessano gli effetti della convivenza delle disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia, con riferimento specifico ai figli a carico, ex art. 12 del D.P.R. n. 917/86, TUIR e quelle relative all’assegno unico e universale, D.Lgs. n. 230/2021

Infatti, a far data dal 1° marzo 2022 è cessata l’efficacia:

  • delle detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
  • delle maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.

É inoltre stata abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

Le modifiche all’art. 12 del TUIR erano entrate in vigore con effetti dal mese di marzo 2022; da qui nel modello Redditi 2023 si rendeva necessario compilare il prospetto dei familiari distinguendo tra i due periodi dell’anno, ante 1° marzo (normativa precedente) e dal 1° marzo 2022 (nuova normativa)

Da quest’anno il modello Redditi non terrà più conto delle suddette disposizioni di coordinamento.

Da qui, come da istruzioni di compilazione del rigo RN6, è prevista una detrazione teorica di 950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore ai 21 anni. La detrazione compete dal mese di compimento del 21° anno.

La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico (casella 10 per i soli figli di età superiore ai 21 anni, presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale” presente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.

La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del Reddito per detrazioni del contribuente e del numero di figli a carico.

Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante bisogna calcolare:

1) Reddito per detrazioni = rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14 – rigo RS37, col. 22 (considerare zero se negativo)

2) Incremento = (numero di figli a carico – 1) x 15.000

3) Quoziente = (95.000 + Incremento) – Reddito per detrazioni (95.000 + Incremento)

Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno, la detrazione per figli a carico non compete. Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo: Detrazione spettante = Totale Detrazione teorica x Quoziente.

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