Con la risposta all’istanza di interpello 26 giugno 2019, n. 208, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il numero REA non è un elemento richiesto dall’art. 21 del D.P.R. 633/72 (né da altre norme fiscali); di conseguenza, l’assenza di tale dato nella fattura elettronica non ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga all’emissione di alcuna nota di variazione ex art. 26 del medesimo decreto Iva.
Al riguardo, l’Agenzia precisa tuttavia che:
In merito alla sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., e sul comportamento più idoneo ad evitarla o a porvi rimedio, l’Agenzia non si pronuncia non avendo competenza al riguardo.
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