Il committente ed esportatore abituale che aveva inviato al proprio fornitore una dichiarazione d’intento per la non applicazione dell’Iva (ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/72) e che a seguito di un accertamento fiscale ha sottoscritto una conciliazione giudiziale (ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), con il conseguente pagamento dell’Iva accertata, può operare la detrazione dell’imposta versata, prescindendo dall’emissione dell’autofattura.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 28 del 5 ottobre scorso . Al riguardo si precisa quanto segue:
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.