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Nelle cessioni all’esportazione Iva detraibile dal committente ed esportatore abituale che ha conciliato

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Il committente ed esportatore abituale che aveva inviato al proprio fornitore una dichiarazione d’intento per la non applicazione dell’Iva (ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/72) e che a seguito di un accertamento fiscale ha sottoscritto una conciliazione giudiziale (ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), con il conseguente pagamento dell’Iva accertata, può operare la detrazione dell’imposta versata, prescindendo dall’emissione dell’autofattura.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 28 del 5 ottobre scorso . Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. nell’ambito delle cessioni all’esportazione, l’esportatore abituale può acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, nei limiti del plafond disponibile (art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972);
  2. per poter usufruire del plafond, l’esportatore abituale è tenuto a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate un’apposita dichiarazione attestante la volontà di avvalersi di tale facoltà (cosiddetta “dichiarazione di intento”) e, successivamente, a curarne la consegna al fornitore o in dogana;
  3. il fornitore può effettuare operazioni senza applicazione dell’Iva una volta ricevuta la dichiarazione d’intento corredata della citata ricevuta e acquisita la prova dell’intervenuta trasmissione della medesima all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore;
  4. per effetto dell’art. 60, comma 7, del decreto Iva (introdotto dall’art. 93, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27), il contribuente che abbia subìto un accertamento ai fini Iva, può riaddebitare a titolo di rivalsa al cessionario/committente la maggiore imposta accertata e versata (Risoluzione Agenzia delle Entrate 14 settembre 2016, n. 75/E);
  5. le modalità con le quali esercitare la rivalsa e la detrazione dell’Iva pagata a seguito di accertamento, sono state dettate con la Circolare 17 dicembre 2013, n. 35/E;
  6. quest’ultimo documento di prassi ha riconosciuto inoltre all’esportatore abituale la possibilità di esercitare direttamente il diritto alla detrazione dell’Iva pagata a seguito di accertamento, nel caso in cui siano stati contestati acquisti senza il pagamento dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile. Infatti – si legge nella circolare – ancorchè l’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 preveda l’esercizio della detrazione da parte del cessionario o del committente a seguito della rivalsa operata in fattura dal cedente o dal prestatore, la tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l’Iva pagata in sede di accertamento, “sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d’imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore”.

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