Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva – che dev’essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, – è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali ad esempio:
In applicazione di tali principi, con l’ordinanza 10 dicembre 2019, n. 4669, depositata lo scorso 21 febbraio, la quinta sezione tributaria della Suprema Corte ha escluso che possa invocare l’incertezza normativa il contribuente il quale ritenga che gli studi di settore siano nel loro complesso incomprensibili e inattendibili.
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