Si ha motivazione omessa o apparente della pronuncia quando il giudice di merito omette di indicare nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede a una loro disamina logico-giuridica tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 16736/2007).
Non si verte pertanto in un’ipotesi di motivazione omessa o apparente qualora la Commissione tributaria regionale abbia confermato quanto statuito dai giudici di primo grado in ordine all’erronea stima del valore dei beni sottoposti a tassazione evidenziando che gli elementi forniti dall’Ufficio costituivano una presunzione semplice e che il contribuente aveva fornito invece convincenti argomenti di segno opposto circa le varie incongruenze da cui era affetta la stima dell’Ufficio, a loro volta avvalorate dalle risultanze della perizia di parte: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 6 novembre 2020, n. 1219, depositata lo scorso 21 gennaio.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
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