Non sussiste l’obbligo di motivare il regolamento sulla Cosap
Non dev’essere motivato il regolamento comunale il quale dispone che le concessioni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche siano assoggettate al pagamento di un canone (la Cosap) e non più al pagamento di tassa (Tosap) e indica le modalità di calcolo del canone: lo ha precisato la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 1° ottobre 2020, n. 7904, depositata lo scorso 10 dicembre.
I giudici amministrativi, in particolare, sono giunti alla conclusione della “esclusione della motivazione per i regolamenti al pari de ‘gli atti normativi’ di cui all’art. 3, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241”. Infatti – si legge nella pronuncia in esame – “i regolamenti partecipano della stessa natura della legge (sono fonti del diritto) e come al legislatore – cui, peraltro, è riconosciuta libertà nel fine – non si domanda spiegazione delle scelte di cui v’è traduzione nelle specifiche disposizioni, poiché esse avvengono a livello politico, allo stesso modo l’ente locale che adotta il regolamento non è tenuto ad un onere motivazionale nell’esercizio della sua discrezionalità in quanto anch’essa collocata ad un livello politico, i regolamenti essendo in effetti deliberati da organi di rappresentanza che esprimono l’indirizzo politico – amministrativo dell’ente”.
Si deve poi aggiungere che non necessita di puntuale motivazione quell’atto che, contenendo prescrizioni a carattere generale, non decide in concreto dell’assetto degli interessi, ma solo identifica regole suscettibili di successive applicazioni (Consiglio di Stato, sez. V, 17 novembre 2016, n. 4794).