L’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni) contiene un principio di generale deducibilità dei debiti del de cuius, nei limiti e alle condizioni previste dal successivo secondo comma.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 11 settembre 2020, n. 342 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’applicazione del citato primo comma dell’art. 20 del D.Lgs. n. 346/1990, occorre la sussistenza congiunta di due condizioni:
L’Agenzia ha inoltre ricordato con – con la sentenza 15 maggio 2015, n. 9957 – la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione precisò quanto segue:
Si ricorda infine che l’imposta sulle successioni si applica con le aliquote previste dall’art. 2, comma 48, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, differenziate sulla base del valore complessivo netto dei beni ricevuti da ciascun beneficiario, eccedente la franchigia eventualmente spettante, e del grado di parentela o di affinità intercorrente tra il beneficiario e il de cuius.
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