Obblighi di registrazione e detrazione Iva: bollette doganali
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Solo l’effettivo destinatario della merce importata – impiegata nell’esercizio della propria attività – può detrarre l’Iva assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti e nel rispetto dell’art. 19, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 633/72: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto 29 settembre 2021, n. 13 . Ne deriva che:
- ai fini degli obblighi di registrazione e del diritto alla detrazione dell’Iva, le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto e quindi anche per esse sono validi i chiarimenti contenuti nella Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E;
- con tale documento di prassi fu chiarito che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verificano le due condizioni prescritte dalla norma:
- avvenuta esigibilità dell’imposta;
- possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale;
- il diritto alla detrazione può essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, lo annota in contabilità, ex art. 25 del decreto Iva, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
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