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Obbligo di invio della CU anche per il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere continuativo

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La comunicazione dei dati al sostituto d’imposta “principale” consente a quest’ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio (tenendo conto degli emolumenti accessori) e di rilasciare al contribuente la CU comprensiva di tutti gli emolumenti (Risoluzione Agenzia delle Entrate 3 luglio 2008 , n. 271/E).

Pertanto il soggetto che liquida i compensi accessori, in relazione alle somme non aventi carattere fisso e continuativo è tenuto a:

  1. operare la ritenuta di cui all’art. 29, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 600/1973;
  2. trasmettere al sostituto d’imposta “principale” entro il 12 gennaio dell’anno successivo, i dati relativi ai compensi accessori corrisposti al dipendente.

Al riguardo, con la risposta all’istanza di interpello n. 42 del 23 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la comunicazione dei dati al sostituto d’imposta “principale” non esonera il soggetto che ha corrisposto i compensi accessori dall’obbligo di trasmissione della Certificazione unica in via telematica all’Agenzia stessa.

Si ricorda infine quanto segue:

  1. l’obbligo generalizzato di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate la CU ordinaria, è stato introdotto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cosiddetto “decreto semplificazioni”), che ha aggiunto il comma 6-quinquies all’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (da ultimo modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205– Legge di Bilancio 2018);
  2. a tale adempimento è tenuto il soggetto che eroga compensi soggetti a ritenuta alla fonte;
  3. la trasmissione dev’essere effettuata entro:
    • il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti per i redditi interessati dalla dichiarazione precompilata;
    • il termine di presentazione del Modello 770 dei sostituti d’imposta, per i redditi esenti o per i quali non è previsto l’inserimento nella dichiarazione precompilata;
  4. il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo, pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate, avendo cura di barrare il punto 613 (Istruzioni al modello CU 2018, paragrafo 2.5).

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