L’attestato di residenza fiscale in uno Stato estero del beneficiario del reddito può essere rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza attraverso la sua modulistica, da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta dell’esonero o dell’aliquota convenzionale agevolata; non occorre quindi che l’attestazione sia apposta nel riquadro che si trova in calce ai modelli adottati dall’Agenzia delle Entrate.
A tal fine, peraltro:
Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate attraverso nuove FAQ pubblicate sul proprio sito.
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