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Operazioni inesistenti, applicabile d’ufficio il principio introdotto dal D.L. 16/2012

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In materia di fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, indicati nella dichiarazione dei redditi. In merito alla portata di tale norma, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la stessa:

  1. abbia portata retroattiva;
  2. sia applicabile anche d’ufficio (Cass. 19 dicembre 2014, n. 27040, e 20 aprile 2016, n. 7896).

Alle medesime conclusioni è approdata ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 12 febbraio 2020, n. 10265, depositata lo scorso 29 maggio.

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