Operazioni intracomunitarie, l’iscrizione al Vies non è un requisito sostanziale
Il possesso del numero identificativo di partita Iva e l’iscrizione alla banca dati Vies sono elementi con rilevanza solo formale ai fini dell’attribuzione dello status di soggetto passivo Iva nei rapporti intracomunitari. L’applicazione del regime di non imponibilità Iva richiede invece la verifica di requisiti sostanziali, quali l’esercizio in modo indipendente di un’attività economica.
Il principio è stato affermato dall’Associazione italiana dottori commercialisti con la norma di comportamento n. 204 diffusa il 19 settembre scorso. Tale principio è valido sia per la cessione di beni sia nell’ambito delle prestazioni di servizi.
L’indirizzo di Aidc si basa sull’interpretazione logica della normativa comunitaria e sull’orientamento prevalente della Corte di giustizia UE, secondo cui l’utilizzo del codice identificativo Iva è un elemento formale dell’operazione e non sostanziale, mentre il requisito della soggettività passiva Iva presuppone la presenza di determinati fattori, in particolare appunto l’esercizio in modo indipendente e in qualsiasi luogo di un’attività economica.
La mancanza del possesso del numero identificativo ai fini Iva può incidere sulla natura dell’operazione solo nel caso in cui la sua mancanza fa venire a mancare la prova certa che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti.