Ai sensi dell’art. 3 comma 3, lettere a) e d), del Tuir, sono esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare.
Tali tipologie di reddito, peraltro, seppur non ricompresi nel computo della base imponibile del reddito complessivo potrebbero assumere rilevanza in sede di applicazione degli articoli 9 e 29 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico dell’Immigrazione), e quindi in sede di richiesta del permesso di soggiorno.
A questi fini, quindi, potrebbe rilevare una nozione di reddito più ampia di quella di reddito complessivo di cui all’art. 8 del Tuir, che includa anche “entrate” che il legislatore per ragioni sociali o di tecnica normativa ha escluso dalla nozione di reddito imponibile: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di consulenza giuridica 31 gennaio 2019, n. 4 .
Al riguardo si ricorda quanto segue:
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