Ai sensi dell’art. 101, comma 5, del Tuir, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da “elementi certi e precisi”; si è in presenza di “elementi certi e precisi”, tra l’altro, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
Al riguardo, con la Circolare 1° agosto 2013, n. 26, l’Agenzia delle Entrate precisò che:
Ora, con la risposta all’istanza di interpello 18 giugno 2019, n. 197, è stato sottolineato che, in linea di principio, la prescrizione del credito rappresenta un elemento “certo e preciso” (ai fini dell’applicabilità del richiamato art. 101, comma 5, del Tuir), che consente ad un’impresa di dedurre la relativa perdita su crediti, semprechè l’inattività del creditore non abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale, “la quale dovrà essere desunta dagli specifici fatti e circostanze pertinenti al caso di specie”.
Si tenga presente inoltre che – con riferimento ai crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti – la Circolare 10 maggio 2002, n. 39/E precisò che:
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