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Per la deducibilità delle perdite su crediti prescritti rileva anche l’assenza della “volontà liberale” del creditore

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Ai sensi dell’art. 101, comma 5, del Tuir, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da “elementi certi e precisi”; si è in presenza di “elementi certi e precisi”, tra l’altro, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Al riguardo, con la Circolare 1° agosto 2013, n. 26, l’Agenzia delle Entrate precisò che:

  1. “La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore (…) ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva”;
  2. “(…) resta salvo il potere dell’Amministrazione di contestare che l’inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale”.

Ora, con la risposta all’istanza di interpello 18 giugno 2019, n. 197, è stato sottolineato che, in linea di principio, la prescrizione del credito rappresenta un elemento “certo e preciso” (ai fini dell’applicabilità del richiamato art. 101, comma 5, del Tuir), che consente ad un’impresa di dedurre la relativa perdita su crediti, semprechè l’inattività del creditore non abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale, “la quale dovrà essere desunta dagli specifici fatti e circostanze pertinenti al caso di specie”.

Si tenga presente inoltre che – con riferimento ai crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti – la Circolare 10 maggio 2002, n. 39/E precisò che:

  1. per gli stessi “è necessario valutare attentamente gli elementi certi e precisi in funzione dei quali può essere riconosciuta la deduzione delle perdite dal reddito d’impresa”;
  2. “Nel caso di crediti vantati nei confronti di debitori non residenti, ai fini della deduzione delle perdite, allo stesso modo che per i crediti vantati nei confronti di soggetti residenti, si dovrà dimostrare la definitività della perdita del credito, conformemente agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore, ove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla SACE (Istituto per i servizi assicurativi del Commercio estero)”.

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