Per la notifica dell’appello in Ctr prevale la disciplina del contenzioso tributario
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Nel contenzioso tributario, relativamente alle modalità di notifica dell’atto di appello si applica l’art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che – rivestendo carattere di specialità – prevale rispetto all’art. 330 del codice di procedura civile (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 14916/2016).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre:
- in assenza di elezione di domicilio, tale notifica dev’essere effettuata presso la residenza dichiarata dal contribuente; pertanto è nulla (e non inesistente) se eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario;
- detta nullità, qualora non venga sanata attraverso la costituzione del convenuto e sia rilevata soltanto in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio a un altro giudice di pari grado (dinanzi al quale sarà sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c.). In tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione nn. 4233/2017, 19563/2014, 6220/2007 e 27139/2006;
- nella situazione descritta, quindi, si riscontra un’ipotesi di nullità del processo e della sentenza, e non di inammissibilità dell’impugnazione.
I principi che precedono sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 25 settembre 2018, n. 27877, depositata lo scorso 31 ottobre.