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Per l’individuazione dei beni del fallito esclusi dal fallimento rileva l’art. 46 del R.D. 267/1942

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L’art. 46 della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) delimita il perimetro dei beni del fallito non compresi nel fallimento in relazione alla necessità del mantenimento del fallito stesso e della sua famiglia. Pertanto non può essere acquisita alla massa l’integralità delle somme che il primo percepisce a seguito dello svolgimento della sua attività lavorativa: lo ha affermato la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 14 febbraio 2020, n. 11185, depositata lo scorso 11 giugno (in tal senso si segnala anche Cass. 19 dicembre 2016, n. 26201).

Si ricorda che, ai sensi del primo comma, n. 2), del citato art. 46, è sottratta all’attivo fallimentare soltanto la parte dello stipendio (o pensione, o salario, o provento dell’attività lavorativa del fallito) occorrente per il mantenimento del fallito e della sua famiglia e che il fallito ha un vero e proprio diritto a detta parte degli emolumenti.

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