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Perdite su crediti imputate (di regola) al periodo d’imposta di apertura della procedura concorsuale

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L’ordinamento tributario non ammette la possibilità di imputare le perdite su crediti ad una diversa annualità d’imposta, successiva a quella nella quale è stato dichiarato il fallimento del debitore del contribuente. Nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, infatti, la perdita andrà imputata di regola al periodo d’imposta di apertura della procedure, come espressamente previsto dal secondo periodo dell’art. 101, comma 5, del Tuir: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 19 novembre 2019, n. 8587 , depositata lo scorso 7 maggio. Per i giudici di legittimità, in particolare:

  1. tale interpretazione appare conforme all’orientamento secondo il cui, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità;
  2. diversamente opinando si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa (Cass. 21 aprile 2011, n. 921823 dicembre 2014, n. 27296, e 15 gennaio 2019, n. 775).

Al riguardo la Corte ha altresì ricordato che:

  1. in base al principio di competenza (codificato dall’art. 109 del Tuir), i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali non sia disposto diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono tuttavia a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni;
  2. con riferimento alle perdite su crediti, inoltre, ai sensi dell’art. 101, comma 5, del Tuir, i requisiti di certezza dell’an e del quantum della componente negativa del reddito d’impresa si verificano al momento dell’apertura di una procedura concorsuale in capo al debitore del contribuente.

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