L’ordinamento tributario non ammette la possibilità di imputare le perdite su crediti ad una diversa annualità d’imposta, successiva a quella nella quale è stato dichiarato il fallimento del debitore del contribuente. Nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, infatti, la perdita andrà imputata di regola al periodo d’imposta di apertura della procedure, come espressamente previsto dal secondo periodo dell’art. 101, comma 5, del Tuir: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 19 novembre 2019, n. 8587 , depositata lo scorso 7 maggio. Per i giudici di legittimità, in particolare:
Al riguardo la Corte ha altresì ricordato che:
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