Piattaforme digitali, non sempre la fornitura di un software rientra nei nuovi obblighi di comunicazione
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La trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati commerciali dei fornitori da parte dei soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza, dev’essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici Entratel/Fisconline: lo prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 luglio 2019, n. 660061, emanato ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. La norma precisa che, a tal fine:
- per “interfaccia elettronica”, utilizzata per facilitare le vendite a distanza, si intendono mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti in Italia;
- devono essere trasmessi i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale (se esistente), l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro;
- il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore (così dispone il terzo comma del richiamato art. 13, D.L. 30 aprile 2019, n. 34).
Al riguardo, con il Principio di diritto 21 gennaio 2020, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- soltanto i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza – cioè consentono tramite un’interfaccia elettronica (intesa in senso ampio) un contatto tra venditore ed acquirente (compresa la partecipazione, diretta o indiretta, ad almeno una delle attività di determinazione delle condizioni generali della cessione, riscossione del pagamento effettuato, ordine o consegna dei beni) sono tenuti a comunicare i dati in loro possesso relativi alle vendite stesse;
- la violazione di tale obbligo comporta l’essere considerati debitori d’imposta, salvo prova che l’Iva sia stata comunque assolta dal cedente/fornitore o, in caso di trasmissione di dati incompleti, dimostrazione “di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale” (cfr. Provvedimento 31 luglio 2019, n. 660061, par. 3.5);
- di conseguenza, la fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e utilizzo di negozi on-line, in relazione ai quali, tuttavia, il fornitore del programma medesimo non abbia titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all’ordinazione degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazione previste dalla norma, è esclusa dall’applicazione degli obblighi in esame.