Premi assicurativi, slitta al 31 dicembre 2020 la sospensione dei termini per i soggetti colpiti dal terremoto
E’ stato spostato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il periodo di sospensione dei termini per il pagamento dei premi previsto – dal Provvedimento Ivass 29 gennaio 2019, n. 83 – per i beni situati nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. E’ quanto prevede l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni con il Provvedimento 30 dicembre 2019, n. 94 , pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
La norma dispone inoltre che:
- alla scadenza del citato periodo di sospensione, i premi o le rate di premio sospesi saranno rateizzati per un periodo non inferiore ai 36 mesi, fatta salva la possibilità per le parti di individuare un diverso periodo di rateizzazione più favorevole all’assicurato;
- ai sinistri accaduti durante il periodo di sospensione si applica l’art. 3 del Provvedimento Ivass 9 febbraio 2017, n. 56.
Si ricorda che con il D.M. 5 agosto 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito la misura e le modalità di versamento all’Ivass del contributo dovuto per il 2019 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione, di cui all’art. 335, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
In particolare:
- per tali soggetti il contributo è dovuto nella misura unica dello 0,44 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2018 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, e della riassicurazione. A tal fine i premi incassati nell’esercizio 2018 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati in misura pari al 4,01 per cento dei predetti premi;
- il contributo dev’essere versato direttamente all’Ivass secondo le modalità indicate dall’art. 335, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 209/2005 e dal Provvedimento Ivass 4 dicembre 2015, n. 39 , modificato dal Provvedimento Ivass 14 marzo 2017, n. 57 .