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Premi di risultato: niente detassazione in mancanza di obiettivi aziendali incrementali

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L’assenza di un risultato incrementale preclude l’accesso alla detassazione dei premi di risultato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 59/E del 5 marzo 2024 secondo cui ai fini della normativa di favore non è sufficiente il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla contrattazione collettiva ma serve anche un risultato incrementale rispetto all’anno precedente.

Nella fattispecie analizzata, la società istante chiede chiarimenti circa il regime fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, considerato che:

  • il ”parametro ferie”, da intendersi quale parametro di riferimento incrementale nei termini di una riduzione dei giorni di ferie residue rispetto all’anno precedente, con relativa riduzione del corrispondente costo aziendale,
  • non risulta indicato nell’accordo integrativo aziendale ma la Società dichiara di aver comunque verificato per lo stesso il raggiungimento di un risultato incrementale rispetto all’annualità di riferimento (nel caso di specie il 2020).

Nell’affrontare la questione l’Agenzia richiama innanzitutto la normativa di riferimento. Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015, e sue successive modificazioni, sono infatti soggetti a detassazione “i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili”.

Ai premi così individuati, comprensivi anche degli eventuali utili d’impresa (cfr. art. 3 del D.M. “Utili”), è applicabile un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali:

  • nella misura “ordinaria” del 10%;
  • ridotta al 5% per il 2023 ed il 2024.

Il premio di risultato deve essere regolamentato attraverso un contratto collettivo che si preoccupi di individuare criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

I criteri di misurazione degli incrementi previsti sono disciplinati con D.M. 25 marzo 2016, congiuntamente ai criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa.

Nel dettaglio, viene previsto che i criteri di misurazione siano:

  • stabiliti da contratti collettivi aziendali o territoriali (art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81);
  • consistenti in aumenti di produzione, risparmi dei fattori produttivi, miglioramenti di qualità di prodotti e processi;
  • verificabili in modo certo ed obiettivo attraverso indicatori numerici o di altro genere, appositamente individuati (Risposte ad interpello n. 130/2018 e n. 550/2020 ).

La circolare n. 5/E del 2018 , paragrafo 4.2, precisa che il risultato incrementale, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, deve essere conseguito dall’azienda che eroga il premio e che il beneficio fiscale è applicabile anche qualora sia realizzato l’incremento di uno solo degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione individuati dal contratto, rispetto ad un periodo congruo definito dalle parti.

La risoluzione 19 ottobre 2018, n. 78/E, precisa che non è sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Da un esame della documentazione allegata e dal riscontro alla richiesta di documentazione integrativa risulta, tuttavia, che l’accordo integrativo stipulato nel caso di specie, oltre a non indicare il ”Parametro ferie” sopra citato, subordina il riconoscimento del premio di risultato non al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, come richiesto dalla norma in esame e come illustrato dalla circolare n. 28/E del 2016 e n. 5/E del 2018 , ma al raggiungimento di dati stabili, costituiti, tra l’altro, in parte da ”obiettivi collettivi aziendali” (per il 40 per cento) e in parte da ”obiettivi funzionali/individuali” (per il 60 per cento).

In ragione di quanto appena illustrato, l’Agenzia ritiene che il premio di risultato in esame non possa fruire del regime agevolativo previsto dal citato art. 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208 del 2015, non potendosi detassare bonus che hanno natura “continuativa”.

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