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Premi di risultato: rideterminazione del “periodo congruo”

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L’art. 1, commi da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) prevede un regime di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10 per cento, dei premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il D.M. 25 marzo 2016.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 2, secondo comma, di tale decreto, i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un “periodo congruo” definito dall’accordo;
  2. la Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E, ha precisato che per “periodo congruo” deve intendersi il periodo di maturazione del premio di risultato, cioè l’arco temporale individuato dal contratto al termine del quale dev’essere verificato l’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, vale a dire il presupposto per l’applicazione del regime agevolato;
  3. la durata di tale periodo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale, infrannuale o ultrannuale.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 20 aprile 2021, n. 270, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell’applicazione del regime agevolato, è valida la rideterminazione del “periodo congruo”, dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19, attestata in un accordo aziendale.

Si ricorda infine che, con la Risposta 16 marzo 2021, n. 176, fu precisato che l’imposta sostitutiva in esame può essere applicata anche sulle somme da erogare ai dipendenti a titolo di premio di risultato, corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda.

Risposta_270_20.04.2021

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