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Premi sportivi dilettantistici: rebus per il 2025 sull’esenzione da ritenuta sotto i 300 euro

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Il D.Lgs. n. 33/2025 di riordino delle disposizioni in materia di versamenti e riscossione in un Testo unico ha reintrodotto l’esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300 euro annui per atleta, con decorrenza retroattiva dal 29 febbraio 2024, riproponendo la previsione recata dal Milleproroghe 2023 (art. 14, comma 2-quater, D.L. n. 215/2023, inizialmente non prorogata per il 2025).

L’art. 45, comma 9, D.Lgs. n. 33/2025 prevede infatti che “sulle somme di cui all’art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

La norma mira a semplificare gli adempimenti fiscali per società e associazioni sportive prevedendo che:

  • le somme erogate agli atleti per risultati ottenuti in manifestazioni dilettantistiche,
  • non siano soggette a ritenuta,
  • se di importo non superiore alla soglia di 300 euro.

Oltre tale importo, invece, l’intero premio torna ad essere assoggettato alla ritenuta del 20%.

La disciplina presenta tuttavia diverse criticità applicative che interessano aspetti essenziali. Innanzitutto, il Testo unico sui versamenti e riscossione entrerà in vigore, senza eccezioni, solo dal 1° gennaio 2026, lasciando un vuoto normativo per il 2025. Parte della dottrina ritiene che l’esenzione debba necessariamente applicarsi anche per l’anno in corso grazie all’efficacia retroattiva della norma. Resta evidente che, in assenza di chiarimenti ufficiali, sia opportuno prudenzialmente ritenere l’esonero non operativo fino al prossimo anno.

Andrà chiarito altresì se l’esenzione riguarda anche i tecnici, oltre agli atleti, dal momento che il nuovo testo sembra limitarla ai soli premi riconosciuti agli sportivi partecipanti.

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