L’art. 64, comma 6, del Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) prevede a favore dei giovani acquirenti di una “prima casa”, in presenza dei relativi requisiti, che abbiano un valore Isee non superiore a 40.000 euro annui, l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.
In particolare:
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 1 ottobre 2021, n. 650 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esenzione in commento non si può applicare in sede di stipula di un contratto preliminare di acquisto: la norma, infatti, contiene un chiaro riferimento agli “atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso”.
Ne deriva che il contratto preliminare rimane assoggettato ad imposizione secondo le regole ordinarie; a tal fine si ricorda che l’art. 10 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 prevede l’assoggettamento dei contratti preliminari di ogni specie all’imposta fissa di registro nella misura di 200 euro.
La nota al citato art. 10 disciplina poi due specifiche ipotesi negoziali:
In materia si richiama infine la circolare n. 18/E/2013.
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