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“Prima casa”, non è sospeso il termine di 3 anni per l’ultimazione dei lavori sugli immobili in costruzione

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Ricorrendo i requisiti previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le agevolazioni “prima casa” si applicano anche ai trasferimenti di immobili in corso di costruzione, sempreché questi ultimi siano classificabili nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 (Circolare Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2014, n. 2/E).

È stato inoltre affermato che il beneficio in esame si applica anche al trasferimento dell’immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione non di lusso: si tratta di immobili in costruzione che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 (Circolare Agenzia delle Entrate 12 agosto 2005, n. 38/E, par. 3.3). A tal fine, per poter conservare l’agevolazione il contribuente è tenuto a dimostrare l’ultimazione dei lavori entro 3 anni dalla registrazione dell’atto.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 12 gennaio 2021, n. 39, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che detto termine non rientra tra quelli sospesi ai sensi dell’art. 24 del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40). Come chiarito con la Circolare 13 aprile 2020, n. 9, par. 8.1, infatti, i termini sospesi sono i seguenti:

  1. il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  2. il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei 5 anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  3. il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
  4. il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

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