Prima casa, spetta il credito d’imposta per il riacquisto anche con vendita frazionata
Il credito d’imposta conseguente al riacquisto della prima casa, previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spetta anche nell’ipotesi in cui l’originaria “prima casa” sia venduta frazionatamente purchè la nuova “prima casa” sia riacquistata entro un anno dalla vendita del primo immobile risultante dal frazionamento. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad istanza di interpello n. 496 del 22 ottobre 2020 , precisando altresì che il contribuente dovrà, entro l’anno successivo a questo nuovo acquisto, alienare gli altri immobili risultanti dal frazionamento.
L’Agenzia ricorda in proposito che può beneficiare del credito d’imposta per il recupero dell’imposta di registro o dell’Iva scontata sul precedente acquisto, anche il contribuente che acquisti un’altra abitazione con i benefici “prima casa” e rivenda entro un anno la casa pre-posseduta acquistata con l’agevolazione.
Nel caso esaminato – spiega l’Agenzia – per fruire del credito di imposta, l’interpellante, che ha già alienato una delle tre unità abitative scaturite dal frazionamento dell’originario immobile agevolato, dovrà:
- procedere al riacquisto di un altro immobile, con le agevolazioni “prima casa”, entro il termine di un anno dalla data del citato trasferimento;
- cedere le rimanenti unità immobiliari derivanti dal frazionamento dell’immobile pre-posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.