Proroga in vista per bonus edilizia, energia e mobili
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Il disegno di legge di Bilancio prevede la proroga per tutto il 2019 delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili: la norma dispone infatti la modifica dei termini indicati agli articoli 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90.
Per quanto riguarda in particolare il cosiddetto “bonus mobili”, cioè la detrazione che spetta a fronte dell’acquisto di mobili e di elettrodomestici nuovi destinati all’unità immobiliare per l’intervento di ristrutturazione, si tenga presente quanto segue:
- attualmente la detrazione – riconosciuta nella misura del 50 per cento – può essere fruita esclusivamente per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2018 (termine che il disegno di legge di Bilancio propone – come accennato sopra – di prorogare al 31 dicembre 2019);
- si deve trattare di mobili o di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, oppure di forni;
- la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro, considerato – per gli interventi effettuati nel 2017 o per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018 – al netto delle spese sostenute nel 2017 per le quali si è fruito della detrazione;
- iI bonus mobili dev’essere collegato alle seguenti tipologie di intervento:
- manutenzione ordinaria effettuata su parti comuni di edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria su parti comuni di edifici residenziali o su singole unità immobiliari residenziali;
- restauro e risanamento conservativo, effettuati su parti comuni di edifici residenziali o su singole unità immobiliari residenziali;
- ristrutturazione edilizia, relativamente a parti comuni di edifici residenziali o su singole unità immobiliari residenziali;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non compresi nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
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