Protezione civile, il “mancato guadagno giornaliero” va fatturato dal professionista
Con la Risposta all’istanza di interpello 7 novembre 2019, n. 474, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario del rimborso per il “mancato guadagno giornaliero” corrisposto ai volontari “lavoratori autonomi”.
Ai sensi dell’art. 9, comma 10, del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, infatti, ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate dalla norma, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di 200.000 lire lorde giornaliere.
Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 48, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), in vigore dal 6 febbraio 2018, e sostituita dall’art. 39, comma 5 , del medesimo provvedimento, che ne riproduce sostanzialmente il contenuto.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- tale rimborso dev’essere regolarmente fatturato da parte del lavoratore autonomo, trattandosi di compensi costituenti per il percipiente reddito di lavoro autonomo;
- la fattura deve indicare la ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta;
- con riferimento ai compensi corrisposti, l’ente erogatore deve: a. operare la ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal professionista, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; b. rilasciare la Certificazione Unica); c. compilare e trasmettere la dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770);
- le spese sostenute dal professionista per lo svolgimento dell’attività, devono essere sempre fatturate, unitamente al compenso.