Con la Risposta all’istanza di interpello 7 novembre 2019, n. 474, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario del rimborso per il “mancato guadagno giornaliero” corrisposto ai volontari “lavoratori autonomi”.
Ai sensi dell’art. 9, comma 10, del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, infatti, ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate dalla norma, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di 200.000 lire lorde giornaliere.
Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 48, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), in vigore dal 6 febbraio 2018, e sostituita dall’art. 39, comma 5 , del medesimo provvedimento, che ne riproduce sostanzialmente il contenuto.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
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