L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, del codice di procedura civile, né determina l’inammissibilità del ricorso, sempreché dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 17 dicembre 2019, n. 18770, depositata lo scorso 10 settembre (in linea con l’ordinanza 20 febbraio 2014, n. 4036).
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