Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: la corretta fatturazione ai fini IVA
In una RTP (raggruppamento temporaneo di professionisti) i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante, relativamente ai lavori di competenza effettuati, e la capogruppo può inoltrarle al committente. In alternativa la medesima può, d’intesa con gli altri componenti del gruppo, assolvere anche al compito di emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente ”in nome e per contro degli altri”, dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito.
Con il principio di diritto n. 17 pubblicato il 17 dicembre 2018, è stato precisato che «Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’art. 48, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) … non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali».
Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
Il comma 8 dell’art. 68, infatti, con una previsione analoga a quella contenuta nell’abrogato art. 48, comma 16, del D.Lgs. n. 50 del 2016, dispone che «Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali».
D’altronde, come è stato evidenziato con diversi documenti di prassi, da un punto di vista civilistico e fiscale, il Raggruppamento Temporaneo è un soggetto trasparente e, in generale, non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto. In particolare, con la risoluzione del 13 luglio 2007, n. 172/E, è stato precisato che, «elemento decisivo affinché possa determinarsi un’autonomia soggettiva in capo all’ATI è il fatto che le imprese raggruppate si comportino, nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere.
Nella risposta n. 47 del 21 febbraio 2024 , l’Agenzia chiarisce che, nel presupposto che il RTP non abbia ”funzione esterna” e, dunque, soggettività giuridica, ogni società conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In particolare, stante quanto dichiarato dall’istante, dall’atto costitutivo risulta che alla mandataria è stata conferita ”procura speciale con rappresentanza” e non ”senza rappresentanza”, con la conseguenza che la stessa rappresenta i singoli componenti del raggruppamento operando in loro nome e per loro conto, e non anche in nome proprio e per conto terzi.
Ne consegue che, come già chiarito con il citato principio di diritto n. 17 del 2018, i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente.
In alternativa la medesima può, d’intesa con gli altri componenti del gruppo, assolvere anche al compito di emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente ”in nome e per contro degli altri”, dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall’art. 21, commi 1 e 2, lettera n), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.