Devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir, gli emolumenti spettanti all’ex dipendente maturati in annualità antecedenti quella di corresponsione, ed erogati dall’ex datore di lavoro (nella fattispecie, una Pubblica Amministrazione) in esecuzione di sentenza: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 17 settembre 2020, n. 369. Si tratta infatti di arretrati di lavoro dipendente che devono essere assoggettati a ritenuta diretta a titolo di acconto Irpef ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con conseguente assolvimento da parte dell’ex datore di lavoro degli obblighi di certificazione previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L’eventuale mancata effettuazione delle ritenute dirette alla fonte rappresenta una violazione disciplinata dall’art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ai sensi del quale “Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell’ammontare non trattenuto”.
Al riguardo, la Risposta in esame sottolinea che è comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso (di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.