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Ravvedimento operoso per l’omesso versamento delle ritenute sugli arretrati versati al dipendente

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Devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir, gli emolumenti spettanti all’ex dipendente maturati in annualità antecedenti quella di corresponsione, ed erogati dall’ex datore di lavoro (nella fattispecie, una Pubblica Amministrazione) in esecuzione di sentenza: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 17 settembre 2020, n. 369. Si tratta infatti di arretrati di lavoro dipendente che devono essere assoggettati a ritenuta diretta a titolo di acconto Irpef ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con conseguente assolvimento da parte dell’ex datore di lavoro degli obblighi di certificazione previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L’eventuale mancata effettuazione delle ritenute dirette alla fonte rappresenta una violazione disciplinata dall’art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ai sensi del quale “Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell’ammontare non trattenuto”.

Al riguardo, la Risposta in esame sottolinea che è comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso (di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:

  1. l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la tassazione separata prevista per gli arretrati costituisce una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, per i redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in periodi d’imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva (Risposta 5 febbraio 2020, n. 24);
  2. per effetto dell’art. 29, comma 1, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le Amministrazioni dello Stato che corrispondono arretrati di cui all’art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir, devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta con i criteri di cui all’art. 21, dello stesso Testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 2, del Tuir.

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