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Ravvedimento operoso speciale entro il 2 aprile 2024: solo sul 2022?

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Il c.d. “Decreto Milleproroghe ” ha esteso la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso speciale – entro il 2 aprile 2024 – anche per le violazioni delle  dichiarazioni presentate relative al periodo d’imposta 2022.

L’istituto, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, consentiva di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché tali dichiarazioni fossero state validamente presentate.

Benefici – L’agevolazione consiste nel pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile. In caso di rateazione delle somme, il mancato pagamento, anche parziale, di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva comporta la perdita del beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi.

Per quali violazioni – Era possibile regolarizzare per gli anni 2021 e pregressi e lo è per il 2022:

  • tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione ai periodi d’imposta 2021 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata;
  • le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Non era possibile sanare e non lo è nemmeno per il 2022:

  • le irregolarità emerse dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 dell’art. 1, Legge n. 197/2022 , nonché le violazioni di natura formale, regolarizzabili ai sensi dei successivi commi da 166 a 173;
  • le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero ai sensi dell’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

La misura non è utilizzabile per:

  • le violazioni già contestate al momento del versamento del dovuto o della prima rata;
  • l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

L’applicazione – a una lettura prudente della norma e del sito web dell’Agenzia appena aggiornato (sezione Ravvedimento speciale) – sembra limitata alle violazioni del periodo di imposta 2022. Stante l’approssimarsi della scadenza del 2 aprile 2024, sarebbe auspicabile un’interpretazione ufficiale. Non è ben chiaro quindi ancora oggi il perimetro applicativo della fattispecie prorogata (art. 3 del D.L. n. 215/2023).

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