Come noto, il D.Lgs. 147/2015 (il cd. “Decreto internazionalizzazione”) è intervenuto in modo significativo sulla disciplina della stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri contenuta nell’articolo 152 del Tuir.
La materia è peraltro in continua evoluzione nel panorama internazionale nell’ambito del progetto BEPS anche in virtù della pubblicazione recente nella versione finale del documento intitolato “Action 7 – Preventing the artificial avoidance of PE status” da cui deriva una revisione del testo dell’articolo 5 del modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni in merito alla definizione stessa di stabile organizzazione.
Un aspetto interessante, sul quale ci siamo in parte già soffermati ma per trattare gli aspetti contabili che vi sono connessi, attiene alle modalità con cui deve essere determinato il reddito imponibile della stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero.
Ebbene, l’articolo 152, comma 1, del Tuir, come noto, prescrive che il reddito vada determinato, applicando le disposizioni del Tuir, e sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le stesse caratteristiche. Si tratta della traduzione contabile del principio affermato in ambito Ocse e che va sotto il termine di “functionally separate entity” ovvero la visione della stabile organizzazione come un’entità indipendente e separata dalla casa madre, i cui rapporti devono perciò essere regolati secondo principi di libera concorrenza.
Infatti, l’articolo 7 del modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni prevede che le operazioni fra la stabile organizzazione e la sua casa madre devono essere regolate secondo principi di libera concorrenza, proprio come se fossero imprese tra loro indipendenti: tradotto, significa che ai rapporti fra la stabile organizzazione e la casa madre devono essere applicati gli stessi canoni prescritti dall’Ocse per le imprese appartenenti allo stesso gruppo in materia di transfer price. Alla stabile organizzazione dovranno essere perciò attribuiti profitti come se si trattasse di una entità indipendente e distinta dalla casa madre da cui essa promana e di cui è un braccio operativo situato in Italia.
L’Ocse, a tale riguardo, propone nel documento intitolato “Report on Attribution of Profit to Permanent Establishments” un approccio operativo denominato “Authorised OECD Approach” (in breve, “AOA”) il quale si fonda essenzialmente su due fasi.
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