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Regime degli impatriati, stabilite le modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga

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Emanato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento direttoriale che stabilisce le modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, di cui all’art. 5, comma 2-bis , del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), come modificato dall’art. 1, comma 50 , della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

In particolare, l’art. 16, comma 3-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha disposto la proroga per ulteriori 5 periodi d’imposta del regime speciale per i lavoratori impatriati, con una tassazione del 50% del reddito o del 10% in presenza dei requisiti contenuti nello stesso comma 3-bis.

L’art. 5, comma 2-ter , del richiamato D.L. n. 34/2019, ha affidato all’Agenzia delle Entrate il compito di definire le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 2-bis del medesimo art. 5.

Al riguardo, con il Provvedimento direttoriale 3 marzo 2021, prot. n. 60353/2021, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che:

  1. i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitano l’opzione mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione;
  2. tale versamento dev’essere effettuato con il modello F24, utilizzando il codice tributo che sarà istituito con un’apposita risoluzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione;
  3. qualora il primo periodo di fruizione dell’agevolazione sia terminato il 31 dicembre 2020, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 agosto 2021 (vale a dire entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame);
  4. i lavoratori lavoratori dipendenti chiedono in via principale l’applicazione dell’agevolazione direttamente al datore di lavoro, mentre i lavoratori autonomi comunicano l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.

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