Ai fini dell’accesso al regime forfettario di cui all’art. 1, comma 57, lettera d-bis) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) – la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta. Il principio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 6 maggio 2019, n. 134 .
Di conseguenza, il contribuente che ha avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018, può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine di quest’anno risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro oppure di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
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