Il regime speciale per gli impatriati – introdotto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 – si applica ai lavoratori che:
L’agevolazione in esame, quindi, risulta applicabile ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
Per individuare tali redditi si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall’art. 23 del Tuir, il quale considera prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero. A tal fine, per “luogo di prestazione” dell’attività lavorativa, nella particolare ipotesi di svolgimento della prestazione medesima nella modalità di svolgimento dell’attività lavorativa flessibili (smart working o lavoro da remoto) bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.
Con riferimento ai contribuenti che rientrano in Italia a seguito di distacco all’estero, con la Circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E, l’Agenzia delle Entrate precisò (par. 7.1) che nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro il beneficio fiscale in esame non spetta, in presenza del medesimo contratto presso il medesimo datore di lavoro.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 17 marzo 2022, n. 119, è stato ulteriormente chiarito che tale preclusione sussista anche qualora il distacco all’estero sia stato disposto contestualmente all’assunzione del lavoratore.
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