Registrazione in termine fisso per la sentenza di rigetto del reclamo ex art. 630 c.p.c.
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La sentenza di rigetto del reclamo ex art. 630 del codice di procedura civile è un atto dell’autorità giudiziaria che – nell’ambito delle controversie civili – definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Ne deriva che detta pronuncia è soggetta a registrazione in termine fisso, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro) e dell’art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo.
Per quanto attiene invece alla misura del tributo, occorre fare riferimento al contenuto dell’atto.
I principi che precedono sono stati ribaditi dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di consulenza giuridica 22 novembre 2018, n. 2 .
Al riguardo si ricorda che:
- ai sensi dell’ultimo comma del richiamato art. 630 c.p.c., “Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti (…). Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza”;
- ai sensi del citato art. 37 del D.P.R. n. 131/1986, “Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; (…)”;
- l’art. 8 della Tariffa, Parte I, infine, contiene l’elenco tassativo degli atti soggetti a registrazione in termine fisso.
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