Il revisore non può accettare l’incarico se al momento dell’estrazione a sorte non è più residente nella regione; il cambio di residenza dev’essere comunicato tempestivamente ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali con riferimento alla nuova regione: lo ha precisato il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno attraverso un parere pubblicato ieri.
L’art. 7, comma 2, del D.M. 23/2012, infatti, stabilisce le modalità e i termini per la richiesta di inserimento nell’elenco, precisando che nella domanda di iscrizione si fa riferimento alla regione di residenza e alle province per le quali si manifesta l’indisponibilità alla scelta.
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