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Revisori enti locali, pubblicato il Parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento

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Con il Parere 18 ottobre 2019, n. 2636 , la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha formulato una serie di osservazioni sullo schema di regolamento contenente modifiche al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 (“Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: ‘Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario’”).

Lo schema di regolamento modificativo intende fornire una “efficace risposta alle esigenze progressivamente emerse nell’esperienza di questi anni, al fine di introdurre, nel regolamento n. 23/2012, calibrati interventi di adeguamento, per far fronte alle criticità applicative finora riscontrate”, al fine altresì di “adeguare la disciplina regolamentare in esame all’intervenuto superamento del periodo transitorio di cui all’art. 9, nonché alle sopraggiunte evoluzioni del quadro normativo di riferimento”; a tal fine si richiamano in particolare l’istituzione delle Città metropolitane, la soppressione della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, l’avvenuta istituzione del Registro dei revisori di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la riforma della disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, la riforma del Codice dell’amministrazione digitale (di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), nonché la riforma del codice per la protezione dei dati personali (di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 169 ).

Tra le principali novità introdotte dallo schema di regolamento in esame si segnalano le seguenti:

  1. l’innalzamento dei requisiti necessari per assumere l’incarico di revisore dei conti negli enti minori, con l’aumento da 10 a 20 dei previsti crediti formativi e l’introduzione del requisito di una preliminare qualificazione professionale consistente nell’aver prestato presso un ente locale, per almeno 18 mesi, un incarico di collaborazione ex art. 239, comma 4, del TUEL, o di responsabile del servizio finanziario, oppure per almeno 3 anni un incarico di revisore;
  2. l’istituzione di un’apposita fascia dell’elenco, la n. 4), per i Comuni con popolazione almeno pari a 50mila abitanti, le Province e le Città metropolitane, con la previsione di specifici requisiti, formativi e professionali, appositamente differenziati rispetto a quelli delle altre fasce;
  3. la previsione del potere ministeriale di organizzare corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali, che consentano il conseguimento del requisito riferito al numero di crediti formativi annuali previsti dal regolamento stesso.

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