Riacquisto entro l’anno dell’abitazione principale, al fine di evitare la decadenza rilevano anche le utenze domestiche
Ai sensi della Nota II-bis, comma 4, posta in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici “prima casa” prima del decorso di 5 anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Tale regola non si applica se il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale (in materia si rinvia alla Circolare 7 giugno 2010, n. 31/E, par. 3.2).
La sussistenza dei requisiti per non incorrere nella citata decadenza dall’agevolazione, cioè che il riacquisto dell’immobile sia stato effettuato entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato e che la nuova abitazione sia destinata a dimora abituale dei contribuenti stessi, può essere dimostrata dagli interpellanti presentando adeguata documentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 24 febbraio 2021, n. 126, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono rilevare quali documenti probatori anche la copia del rogito notarile di acquisto dell’abitazione sita all’estero, così come la documentazione comprovante la dimora abituale nell’immobile acquistato (anche se all’estero), le fatture di fornitura di luce, acqua o gas intestate con riferimento al medesimo immobile.
Qualora il riacquisto riguardi un immobile situato all’estero, i documenti devono essere muniti di “apostille” e tradotti in lingua italiana (Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961). Tale documentazione potrà essere inviata tramite pec o raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (cioè dove è stato registrato l’atto di acquisito dell’immobile sito in Italia).