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Ricarica veicoli elettrici, ai fini della detrazione il limite di 7kW riguarda la richiesta di potenza aggiuntiva

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Ai sensi dell’art. 16-ter del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, introdotto dall’art. 1, comma 1039, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) sono detraibili le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, “ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW”.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 25 settembre 2020, n. 412, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il citato limite di 7kW si riferisce all’ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell’utente, che di conseguenza si aggiunge a quella già a disposizione dell’utente.

In materia è intervenuto anche l’art. 119, comma 8, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). La norma, in particolare, prevede una detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare:

  1. la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento e va ripartita in 5 anni;
  2. l’installazione dev’essere effettuata congiuntamente ad un intervento di cui al medesimo art. 119, comma 1, del D.L. 34/2020;
  3. in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione è possibile optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, è possibile optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione;
  4. sull’argomento si rinvia inoltre al Provvedimento direttoriale 8 agosto 2020, prot.n. 283847/2020, nonché alla Circolare 8 agosto 2020 n. 24/E.

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